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Appuntamento alle porte con il saldo di Imu e Tasi, in scadenza il prossimo 16 dicembre. E i calcoli per il pagamento, come al solito, sono da rifare rispetto agli importi pagati a giugno. Nel primo caso, infatti, l'imposta andava calcolata con le aliquote 2014; ora, invece, si paga in base alle aliquote deliberate per il 2015. Occorre, dunque documentarsi di nuovo, sul sito del proprio comune o su quello del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, per verificare cosa prevedono le nuove delibere, che oltre alle aliquote contengono anche le regole per agevolazioni e detrazioni in materia di Tasi per la prima casa, per le quali la legge ha lasciato carta bianca agli enti locali. Il concetto di prima casa. Per chi possiede solo la prima casa, questo sarà l'ultimo appuntamento con la Tasi, destinata a sparire dal prossimo anno. Per prima casa ai fini delle imposte comunali, si intende esclusivamente l'appartamento che il proprietario abita e nel quale ha la residenza anagrafica. In caso di immobili di lusso, ossia iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, però, l'Imu è comunque dovuta, pur se con aliquota ridotta e detrazioni. Le stesse regole previste per la prima casa si applicano alle sue pertinenze, una per ciascuna delle categoria C/2, C/6, C/7, ossia cantine o soffitte, box, posti auto scoperti. Ai fini della definizione di "prima casa" fanno testo, dunque, solo l'utilizzo diretto dell'immobile e la residenza, per cui se anche si possiede un solo appartamento, acquistato con i benefici prima casa, ma non si è ancora trasferita la residenza, non c'è esenzione dall'Imu. Fin qui le regole generali, poi le eccezioni previste dalla legge. Viene infatti riconosciuto come prima casa, ai fini Imu e Tasi, anche l'appartamento assegnato all'ex coniuge in seguito ad una sentenza di separazione o divorzio. Analogo trattamento per quello posseduto, e non concesso in locazione, da appartenenti alle forse armate e di polizia, a prescindere dalla residenza. Infine la legge riconosce l'esenzione dall'Imu per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, e che la casa non risulti locata o data in comodato. Gli immobili esenti per decisione dei comuni. A questa lista si aggiungono poi gli immobili per i quali è possibile avere l'esenzione dall'Imu in quanto "assimilati" a prima casa sulla base delle delibere comunali. La legge riconosce, infatti, ai comuni la possibilità di esentare alcuni immobili dal pagamento delle imposte, nell'ambito delle regole fissate a livello nazionale. Si tratta comunque di una facoltà, per cui gli enti locali non sono necessariamente tenuti ad applicare le esenzioni. In ogni caso l'assimilazione a prima casa è prevista solo per gli immobili di proprietà di anziani e disabili ricoverati in casa di cura, a patto che non siano stati dati in locazione. Possibile assimilazione anche per la casa concessa in comodato a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale, con due specifici paletti fissati dalla legge: l'esenzione è riconosciuta a patto che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, oppure è applicata solo fino ad un valore della rendita catastale di 500 euro. La gran parte dei comuni che hanno deciso di operare l'assimilazione ha scelto la prima opzione, per cui l'esenzione dall'Imu per le case in comodato è legata al reddito del comodatario. Le aliquote Imu. La base sulla quale calcolare l'imposta è la rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 per abitazioni e pertinenze e per gli altri immobili commerciali; per 80 per gli immobili accatastati come ufficio e per 55 per negozi e botteghe. La base imponibile è ridotta del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per quel che riguarda le aliquote, i comuni hanno la facoltà di stabilire i livelli, ma entro il tetto massimo fissato dalla legge a livello nazionale. Per la prima casa soggetta ad Imu (quindi per gli immobili di lusso) l'aliquota è pari allo 4 per mille e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a due punti, per cui l'aliquota può oscillare da un minimo del 2 per mille ad un massimo del 6 per mille. La legge, inoltre, prevede una detrazione di 200 euro per immobile (a prescindere quindi dal numero dei propriterai), con la possibilità per il comune di aumentarla fino ad azzerare l'imposta dovuta. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, invece, l'aliquota fissata dalla legge è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 3 punti, per cui l'aliquota può oscillare da un minimo del 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per mille. |